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Bonus pubblicità
Con la Legge di Bilancio 2021 è stata prevista la proroga dell’agevolazione consistente in un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati da parte delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali negli anni 2021 e 2022.
Inoltre grazie alla modifica operata dal Decreto Sostegni Bis, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on-line, nonché di quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Come già avvenuto per l’anno 2020, l’agevolazione non verrà riconosciuta solo sull’incremento degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto a quelli dell’anno precedente, così come avveniva sino all’anno 2019 e quindi anche a coloro che hanno iniziato la propria attività nel corso del 2021 possono usufruirne.
Per individuare il periodo di sostenimento della spesa pubblicitaria bisogna fare riferimento all’esercizio in cui le prestazioni sono state ultimante. Inoltre le spese devono essere considerate al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso (oltre che dell’I.V.A. se detraibile).
Nel caso in cui le risorse stanziate risultassero insufficienti (90 milioni per ogni singolo anno), l’Agenzia delle Entrate procederà ad un ricalcolo del credito d’imposta riconosciuto sulla base del rapporto tra crediti d’imposta totali richiesti e risorse disponibili.
Per accedere all’agevolazione si devono presentare due comunicazioni:
La “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno per cui si richiede l’agevolazione e che deve essere trasmessa dal 1º al 30 settembre 2021;
La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per confermare che effettivamente gli investimenti comunicati al punto 1 sono stati effettivamente sostenuti e che deve essere presentata dal 1º al 31 gennaio 2022.
L’ammontare del credito d’imposta effettiva spettante a ogni richiedente è stabilito con provvedimento ed è utilizzabile decorsi 5 giorni dalla pubblicazione medesima, esclusivamente in compensazione mediante modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con codice tributo “6900”.
A CURA Dott. Roberto Mazzoleni
Studio Mazzoleni & Partners
Zogno|Almè
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